IL TRIBUNALE AMMNINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunziato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1845/90 proposto dal dott. Filippo Di Gregorio, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Cartia, con elezione di domicilio presso la segreteria del t.a.r., come da mandato a margine del ricorso contro il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege, il prefetto della provincia di Padova, non costituito in giudizio, e notiziandone il comune di Padova, in persona del sindaco pro-tempore, costituitosi in giudizio ad adiuvandum con il patrocinio della civica avvocatura, per l'annullamento: a) del provvedimento prefettizio 21 giugno 1990, prot. n. 249/90 s.c.p. (notificato il 2 luglio 1990) con cui: e' stata respinta la domanda di mantenimento in servizio del ricorrente, annullato d'ufficio il precedente decreto n. 156/s.c.p. del 13 marzo 1990 e disposto d'ufficio il collocamento a riposo del ricorrente a decorrere dalla data del 1 marzo 1990; b) di ogni altro atto o provvedimento connesso, conseguente e/o presupposto, compreso il precedente decreto prefettizio n. 54 s.c.p.; c) in subordine, per il riconoscimento e la declaratoria di non manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalita' dell'art. 1-quinquies della legge n. 37/1990; ed infine, in ulteriore subordine, affinche' venga riconosciuto e dichiarato che la determinazione dei collocamento a riposo a decorrere dal 1 marzo 1990 non puo' avere efficacia retroattiva e puo' esplicare effetti solo per il futuro, e cioe' a decorrere dal 5 agosto 1990 o, quantomeno, dal 18 luglio 1990; Visto il ricorso, notificato il 7 e 9 luglio 1990 e depositato presso la segreteria il 19 luglio 1990 con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio della regione; Visti gli atti tutti della causa; Uditi alla pubblica udienza del 17 ottobre 1991, relatore la dott.ssa Settesoldi, l'avv. Cartia per il ricorrente, l'avvocato dello Stato Romano per il Ministero e l'avv. Laverda per il comune di Padova; Ritenuto e considerato quanto segue: F A T T O Il ricorrente, segretario comunale generale di classe 1/A e titolare della segreteria generale del comune di Padova, avrebbe dovuto essere collocato a riposo con il 1 marzo 1990, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di eta', come gia' decretato dal prefetto della provincia di Padova con atto 23 gennaio 1990, n. 54 s.c.p. In data 28 febbraio 1990 egli avanza istanza di essere mantenuto in servizio sino al raggiungimento del limte dei quaranta anni di servizio, raggiungibili entro il settantesimo anno di eta', cosi' come concesso ai dirigenti civili dello Stato dall'art. 1, comma 4-quinquies, della sopravvenuta legge 28 febbraio 1990, n. 37, di conversione del d.-l. 22 dicembre 1989, n. 413. Il prefetto di Padova dapprima, con decreto 13 marzo 1990, prot. n. 156/s.c.p. sospendeva il gia' adottato decreto di collocamento a riposo "nelle more delle decisioni da adottare in ordine alla richiesta del predetto segretario", e, successivamente, con l'atto in questa sede impugnato sub a), negava al ricorrente la possibilita' di beneficiare della norma in questione, non essendogli riconosciuta la qualifica di funzionario dello Stato. L'atto succitato, ancorche' affermi di confermare il precedente decreto prefettizio n. 54/s.c.p. del 23 gennaio 1990, non avrebbe natura di atto confermativo perche' farebbe seguito ad un'istruttoria in ordine alla domanda di mantenimento in servizio avanzata dal ricorrente. Il ricorso deduce i seguenti motivi: 1) Erronea interpretazione ed applicazione dell'art. 1, comma 4-quinqueies, della legge n. 37/1990. Eccesso di potere per erroneita' di presupposti e disparita' di trattamento. La norma in questione dovrebbe applicarsi anche ai segretari comunali, cui e' stata da tempo attribuita la qualifica di funzionario dello Stato. Vengono all'uopo richiamate gli artt. 173 del t.u.l.c.p. di cui al r.d. 3 marzo 1934, modificato poi dalla legge n. 815/1942 e dalla legge n. 748/1954 e 34, primo comma della legge 8 giugno 1962, n. 604, modificata dal d.P.R. n. 749/1972. Infine si precisa che qualsiasi possibile dubbio sulla spettanza dello status di funzionario statale e' stato chiarito dall'art. 52 della legge n. 142/1990, che avrebbe al riguardo portata interpretativa. Di fatto poi si ricorda che i segretari comunali e provinciali sono solo funzionalmente inseriti nell'organizzazione dell'ente lo- cale, con il quale intrattengono il rapporto organico, mentre il rapporto di servizio intercorre con l'amministrazione statale (il Ministero dell'interno), che ha competenza in materia di status dei dipendenti in questione, tanto e' vero che i segretari comunali sono inseriti, al fine della disciplina contrattuale, nel comparto "Ministeri"; 2) eccesso di potere per erroneita' di valutazione in ordine al collocamento a riposo. Straripamento di potere. In ogni caso, e in via subordinata, il ricorrente, dal momento che il precedente decreto di collocamento a riposo era stato sospeso, avrebbe dovuto essere considerato in servizio fino al momento in cui gli e' stato comunicato il decreto n. 156/1990. Quest'ultimo e' stato notificato in data 2 luglio 1990 e si sarebbe dovuti concedere almeno otto giorni di tempo per procedere alle consegne. Detto termine andava poi aumentato delle ferie non godute per esigenze di servizio nel 1989 e del rateo del 1990, sicche' il ricorrente avrebbe dovuto essere mantenuto in servizio almeno fino al 5 agosto 1990; 3) incostituzionalita' dell'art. 1-quinquies della legge n. 37/1990. Nell'assunto che, ritenendo corretta l'interpretazione ministeriale, la legge in questione discriminerebbe in danno di dipendenti il cui procedimento di reclutamento, svolgimento di carriera e cessazione dal servizio e' uguale a quello dei dipendenti civili dello Stato, con violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione. Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'interno, che ha controdedotto per il rigetto del ricorso, ed il Comune di Padova, il quale ha dichiarato di farlo ad adiuvandum del ricorrente. D I R I T T O Con il presente ricorso vengono avanzate due domamde: quella principale concerne sostanzialmente il diritto ad essere trattenuto in servizio fino al compimento dei settanta anni onde maturare il massimo di anzianita' pensionistica, sia per via di interpretazione della legge 28 febbraio 1990, n. 37, sia, in via subordinata, eccependo l'incostituzionalita' della legge medesima. La domanda subordinata mira invece ad ottenere la postdatazione della data di collocamento a riposo fino al 5 agosto 1990, e cioe' ad un momento successivo alla comunicazione del decreto prefettizio n. 249/1990 del 21 giugno 1990, che annullava la precedente determinazione di sospendere il collocamento a riposo mantenendone la originaria decorrenza del 1 marzo 1990. La normativa attuale non permette, ad avviso della sezione, l'accogliemento della domanda principale del ricorrente. Infatti, la norma di cui viene invocata l'applicazione, e cioe' l'art. 1, comma 4-quinquies, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito in legge 28 febbraio 1990, n. 37, si fiferisce unicamente a quella ben precisa ed individuabile categoria di dipendenti statali che rivestono le specifiche qualifiche appartenenti alla species dei "dirigenti civili dello Stato", caratterizzate da un particolare re- gime di competenze e responsabilita'. Non si intende con questo negare che anche i segretari comunali e provinciali appartengano al genus del personale statale; sta di fatto pero' che la loro carriera e' articolata secondo regole autonome e totalmente diverse da quelle del restante personale statale e, in particolare, dalla species dei dirigenti statali, tanto che in nessun modo possono essere fatti rientrare fra questi. Al contrario, si deve rilevare che l'art. 25, quinto comma, del d.P.R. n. 749/1972 ha espressamente esteso a taluni segretari comunali il trattamento economico dei dirigenti dello Stato. E' quindi evidente che il legislatore, intervenendo proprio per estendere loro un trattamento economico che, in base alla qualifica di appartenenza, non era di per se' attribuibile, non ha fatto che rimarcare la loro differenziazione dai dirigenti civili dello Stato. I segretari comunali possono semmai rientrare nella assai diffusa dizione di "personale equiparato ai dirigenti dello Stato". In effetti lo stesso art. 1 della legge n. 37/1990 cit. in altri commi contempla anche tale personale equiparato o "collegato" o "con trattamento commisurato o rapportato" ai dirigenti, ed e' proprio il confronto tra i restanti commi dell'art. 1 ed il comma 4-quinquies, dove si parla unicamente di "dirigenti civili dello Stato" che impone di prendere atto che il legislatore, in tale ultima norma, ha inteso riferirsi unicamente a tale ben individuabile categoria. Ne' si puo' dimenticare che si tratta di norma di favore e che quindi, proprio in quanto tale, non e' suscettibile di alcuna interpretazione estensiva. Prima di valutare la domanda subordinata si deve quindi vagliare se l'eccezione di incostituzionalita' della norma in questione presenti i caratteri della non manifesta infondatezza, dato che e' evidente la sua rilevanza in causa. E' fuor di dubbio che, ove venisse ritenuta necessaria un eventuale pronuncia della Corte Costituzionale, questa risulterebbe pur sempre inernete alla domanda principale e sarebbe necessario attenderla prima di procedere all'esame della domanda avanzata in via subordinata. L'art. 1, comma 4-quinqies, della citata legge n. 37/1990 dispone che: "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'art. 15, secondo e terzo comma della legge 30 luglio 1973, n. 477, e all'art. 10, sesto comma, del d.-l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, sono estese ai dirigenti civili dello Stato". In altre parole, viene estesa anche ai dirigenti dello Stato la facolta' di rimanere in servizio, oltre i sessantacinque anni e nel limite dei settanta, al fine di raggiungere il massimo o il minimo della pensione, facolta' originariamente prevista per il personale della scuola in servizio al 1 ottobre 1974, e che quindi si trovava gia' in servizio alla data di avvio di quelle modifiche del sistema previdenziale che proprio la legge n. 477/1973 aveva introdotto. E' di tutta evidenza che il legislatore, nel momento stesso in cui ha esteso ai dirigenti civili dello Stato una norma originariamente prevista a favore di tutt'altra categoria di personale - per la quale era giustificata dal mutamento della normativa previdenziale - ha di fatto scollegato il beneficio da alcuna giustificazione relativa a una ben identificabile ragione oggettiva. Ci si trova quindi di fronte ad una categoria di personale statale che gode di una normativa, per cosi' dire, "pensionistica" privilegiata, senza che la normativa soprarichiamata fornisca alcuna idea della ratio che ha ispirato il legislatore e restringere il beneficio in questione ai soli dirigenti statali, escludendo tutto il personale che da lunga pezza veniva assoggettato ad un trattamento equiparato a quello dei dirigenti. Tanto piu' che non va dimenticato che gia' l'art. 173 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383, sanciva la qualita' di funionari dello Stato dei segretari comunali e ne garantiva l'equiparazione a tutti gli effetti agli impiegati dello Stato. In questa ottica la legge che ha successivamente loro esteso il trattamento economico dei dirigneti statali assume connotazione particolare perche' di fatto chiarisce con quale categoria di impiegati dello Stato debba ritenersi operante l'equiparazione gia' prevista dal r.d. del 1934. Ne' si puo' ritenere che tra i dirigenti statali ed i segretari comunali e provinciali che godono di trattamento equiparato, sussistano oggettive differenze tali da giustificare che la possibilita' di essere trattenuti in servizio oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di eta' e non oltre il settantesimo, al fine di maturare il massimo della pensione, sia concessa ai primi e non ai secondi. La sezione ritiene quindi che una simile discriminazione violi il principio di uguaglianza ex art. 3 della Costituzione e che questo comporti l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4-quinquies, del d.-l. 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con la legge 28 febbraio 1990, n. 37, nella parte in cui limita il beneficio in questione ai soli dirigenti civili dello Stato, con esclusione dei segretari comunali e provinciali cui era stato esteso il trattamento economico dei dirigenti statali. La questione e' rilevante in causa perche' solo l'accoglimento della suddetta eccezione di incostituzionalita' puo' consentire l'accoglimento della domanda avanzata in via principale dal ricorrente. La non manifesta infondatezza si desume dalle considerazioni precedentemente svolte.